Regionali Lazio, Brancati (LR): “Altri due ricorsi per annullare le Regionali”.
“I risultati delle elezioni regionali del marzo scorso sono illegittimi e devono quindi essere annullati. E per ottenere ciò un nuovo ricorso – oltre a quello che verrà discusso il prossimo 5 maggio - è stato presentato giovedì scorso e un altro verrà depositato nei prossimi giorni”. Lo fa sapere la capogruppo uscente dei Liberali e Riformatori in Consiglio regionale, Antonietta Brancati e lo stesso Partito Liberale Italiano.
In sostanza i liberali, rappresentati dall'avvocato Teodoro Klitsche de la Grange, chiedono “in via definitiva l'annullamento dell'atto impugnato ovvero il decreto 26/01/2010 n. 17 del vicepresidente della Giunta regionale del Lazio; dell’atto di proclamazione degli eletti alla Regione Lazio; degli atti connessi, sia antecedenti che conseguenziali ai predetti; con salvezza di ogni diritto, anche al risarcimento danni. Ciò per violazione e falsa applicazione dell'articolo 44 e 45 dello Statuto regione del Lazio (L.s. Regione Lazio 11/11/2004, n.1); e per incompetenza e violazione di legge che ha pesantemente danneggiato la lista Partito liberale italiano – Rinascita repubblicana”.
“Il ricorso che verrà presentato a giorni – fa sapere il Pli -, fa riferimento in particolare l'articolo 126 dello Statuto regionale del Lazio il quale recita che in mancanza di un autonomo e discrezionale 'potere di scioglimento' dell’organo legislativo, attribuito per lo Stato al Presidente della Repubblica, lega lo scioglimento all’approvazione della mozione di sfiducia (o a determinati casi di cessazione della carica del Presidente). L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto – ricordano ancora i liberali -, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio; e quindi segue l’indizione di nuove elezioni”.
“La Regione Lazio, nella memoria nel ricorso 2507/10 ha sostenuto che la decisione dell’indizione della data delle elezioni da parte del vicepresidente Montino sarebbe dovuta ad una (improbabile) assenza per malattia del presidente Marrazzo, per cui ad avviso della Regione il tutto sarebbe riconducibile alla norma di cui all’articolo 45. II comma dello Statuto della Regione Lazio, cioè quella di sostituzione per 'assenza o impedimento temporaneo' del presidente della Giunta. Tale ricostruzione è errata in fatto e diritto: a) quanto al fatto, è arcinoto – e quindi neppure da provare perché notoria non egent probatione, che il presidente Marrazzo si era dimesso a seguito dello scandalo che lo aveva coinvolto, e delle reazioni del mondo politico”. Per provare ciò i liberali hanno allegato al ricorso vari articoli di giornale dell’epoca.
“Il fatto delle dimissioni del presidente – dice ancora il Pli -, è quello costituente il motivo/presupposto dello scioglimento del Consiglio regionale, come dichiarato con atto del presidente di detto organo del 29/10/2009; onde non è possibile revocare in dubbio che la cessazione della carica del Presidente è quella risultante (il presupposto) di detto atto. A tale proposito, nella memoria depositata nel ricorso 2507/2010 la Regione Lazio ha sostenuto: 'In realtà nel caso di specie si è verificata la sovrapposizione dei due istituti delle dimissioni e dell’impedimento – rispettivamente previsti dagli articoli. 44, comma 1, e 45, comma 2, sicché il presidente è stato sostituito dal vicepresidente nell’esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite... '. Agli atti della Regione esiste la dichiarazione di Marrazzo di impedimento allo svolgimento delle funzioni di presidente della Regione Lazio (nota del vicepresidente Montino del 23/03/2010 – All. 3).
“Ma anche a prescindere dalla suddetta documentazione non vi è chi possa escludere una condizione personale del presidente non rapidamente reversibile e compatibile con le responsabilità derivanti dallo svolgimento della carica: costituiscono, infatti, fatti notori le circostanze che lo hanno indotto a rassegnare le dimissioni determinate, quindi, senz’altro da esigenze politiche ma ancor più dall’obiettiva impossibilità a proseguire un’attività fisicamente, mentalmente, psicologicamente impegnativa come la guida di una Regione”.
“In sostanza da quanto asserisce la Regione vi sarebbe un '… concorso di due situazioni impedienti'. Tuttavia nel caso nostro tale ricostruzione appare assai dubbia (a essere moderati) perché andava provato che il presidente Marrazzo fosse impedito in ogni giorno dal 27 ottobre 2009 (data delle dimissioni) fino al 27/01/2010 (data d’indizione dei comizi). Prova che non è stata depositata agli atti, e tale non può essere la dichiarazione del Vicepresidente on. Montino che non ha la competenza professionale per accertare lo stato di salute del Presidente (non è medico) e, di converso, ha l’interesse a sostenere la tesi dell’impedimento”, perché così sostituisce il Presidente. Quindi dei due istituti “sovrapposti” il primo è pacifico e risulta dagli atti, il secondo non è provato, non è pacifico ed è anche poco credibile”.
“Dalla documentazione di stampa allegata, oltre che dalla notorietà del fatto, e quel che più conta del decreto 29/10/2009 del presidente del Consiglio regionale Bruno Astorre risulta: a) che Marrazzo, dopo qualche giorno dallo 'scandalo' che l’aveva coinvolto, e dopo aver affermato che si 'auto-sospendeva' si dimetteva volontariamente; b) che il fatto che avesse una malattia, peraltro così grave da impedirgli di firmare la paginetta scarsa del decreto d’indizione delle elezioni (v. decreto firmato per lo stesso scopo dal vicepresidente) non è provato e non è credibile. Che poi la 'malattia' sia durata tre mesi (dal 27 ottobre 2009 al 27 gennaio 2010) è parimenti non provato e ancora meno credibile; c) che Marrazzo invece abbia goduto e goda di buona salute, al punto che di recente ha anche dichiarato pubblicamente di voler rientrare a lavorare alla Rai, è comprovato dalla documentazione-stampa allegata. Per cui la tesi regionale è contraddetta dagli atti, dai fatti, non è provata, e soprattutto inverosimile: qualche giorno fa la Cassazione ha definito Marrazzo 'vittima di un’imboscata' (cioè di un’estorsione) ch’è proprio ciò che appare all’opinione pubblica, e non che sia 'vittima dello stress' come ha sostenuto la difesa regionale (nel ric. 2507/2010)”.
In conclusione il Pli afferma che “appare chiaro che la vicenda de quo ha visto violato lo Statuto regionale ed il principio generale dell’ordinamento, che si è sviluppato nell’ultimo ventennio, in antitesi e contrapposizione a pratiche istituzionali di segno opposto, per cui legittimato a governare è chi è eletto dal corpo elettorale, da cui consegue che sono vietati alternanze, staffette, rotazioni e in generale tutta le forme di distribuzione “diacronica” delle posizioni apicali di governo (locale e in qualche misura a livello di prassi e non di norme statuite vigenti) nazionale. Oltretutto, ove non fosse esattamente delimitato il potere temporaneo di sostituzione del vicepresidente, sarebbe sufficiente una qualsiasi allegazione di assenza o impedimento per consentire l’esercizio delle funzioni presidenziali a un soggetto non legittimato alle stesse dal voto popolare, cioè proprio quello che la logica del nuovo ordinamento vuole evitare. Al fine, se necessario, ma la notorietà del fatto e la documentazione esibita appare più che sufficiente a provare il nostro assunto, ammettere la richiesta d’esibizione degli atti di Marrazzo al fine di confortare l’assunto che l’impedimento del presidente della Regione Lazio era definitivo e non temporaneo dal 25 ottobre in poi”.